Da dove viene il «supporto durevole»
Il Codice del consumo attua la direttiva 2011/83/UE e definisce il supporto durevole come ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate (art. 45, comma 1, lett. l). Tre caratteristiche contano: l’informazione è indirizzata a te, puoi conservarla, puoi riprodurla identica. La carta le soddisfa senza discussioni. L’e-mail — sì, resta nella tua casella. Il sito del venditore — di regola no, perché il venditore può modificarlo (Corte di giustizia UE, causa C-49/11, Content Services).
Cosa succede nella vendita per telefono
Quando il professionista telefona per concludere un contratto a distanza, all’inizio della conversazione deve dichiarare la propria identità e lo scopo commerciale della chiamata (art. 51, comma 6). L’Italia ha scelto la regola più rigorosa prevista dalla direttiva: il professionista conferma l’offerta al consumatore, che è vincolato solo dopo aver firmato l’offerta o dopo averla accettata per iscritto — il documento informatico è sufficiente. A questo si aggiunge il comma 7: il professionista fornisce la conferma del contratto concluso su un supporto durevole entro un termine ragionevole, al più tardi al momento della consegna dei beni.
Basta un SMS?
Un SMS può essere un supporto durevole — resta nel telefono, si può riprodurre. Ma deve contenere ciò che la legge intende: chi vende, cosa, a quale prezzo, come paghi, quando ricevi, come recedi (le informazioni dell’art. 49). Un semplice «Grazie per l’ordine n. 123» non basta. Nemmeno un link a un sito — a meno che porti a un documento che il venditore non può modificare dopo e che tu puoi salvare. E resta la regola italiana: senza la tua accettazione scritta dell’offerta, non sei vincolato.
Cosa deve contenere la conferma
- denominazione del venditore, indirizzo, contatti;
- caratteristiche principali del bene (qui: integratore alimentare, 20 capsule);
- prezzo totale con imposte e spese di consegna e modalità di pagamento (qui: 39 €, alla consegna);
- termine e modalità di consegna;
- condizioni, termini e procedure per il recesso (14 giorni dal ricevimento) e il modulo tipo; informazione sulle eccezioni (per es. art. 59, lett. e, per i beni sigillati non restituibili per motivi igienici o di protezione della salute);
- richiamo alla garanzia legale di conformità e alla procedura di reclamo.
Cosa fare se la conferma non arriva
- Controlla spam ed SMS; la conferma può essere arrivata per una via diversa da quella che ti aspetti.
- Chiedi al venditore di inviarla — è un suo obbligo di legge (art. 51, comma 7). Il numero lo senti nella telefonata; se non lo hai, scrivi al gestore di questa pagina — inoltriamo la richiesta.
- Ricorda: la mancanza della conferma non ti toglie il diritto di recesso. Al contrario — se non sei stato informato del diritto di recesso, il termine si allunga fino a dodici mesi (art. 53).
- Il ritiro del pacco in contrassegno non «chiude» la questione: dal ricevimento decorrono 14 giorni per il recesso e due anni di responsabilità del venditore per la conformità.
Perché è importante con gli integratori
Un integratore alimentare è un alimento — valgono le stesse norme sulla vendita a distanza di qualsiasi bene, e l’eccezione al recesso riguarda solo le confezioni sigillate aperte, quando lo richiedono motivi igienici o di protezione della salute. La conferma su supporto durevole è l’unico documento da cui risulta chi ti ha venduto e a quali condizioni — nell’acquisto per telefono non c’è lo scontrino del negozio, finché non arriva il corriere.
Come funziona su questa pagina
Il modulo è una richiesta di contatto. Il contratto lo concludi nella telefonata con il venditore; il venditore dichiara all’inizio identità e scopo, conferma l’offerta e, dopo la tua accettazione scritta, fornisce la conferma su supporto durevole. Il gestore della pagina non è parte del contratto e non ha accesso agli ordini — ma se la conferma non arriva, ti aiutiamo a ottenerla.
Fonti
- Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) — testo vigente — Normattiva
- Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori — EUR-Lex
- Sentenza CGUE C-49/11 Content Services (supporto durevole e sito web)
- D.lgs. 21 maggio 2004, n. 169 — integratori alimentari — Normattiva
- Regolamento (UE) n. 432/2012 — elenco delle indicazioni sulla salute consentite (consolidato)
- Regolamento (CE) n. 1924/2006 sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute
- Regolamento (UE) n. 1169/2011 — informazioni sugli alimenti (allegato XIII: VNR)
- Direttiva 2002/46/CE sugli integratori alimentari
- Sentenza CGUE C-386/23 (indicazioni «on hold» per le sostanze vegetali)
- Ministero della Salute — integratori alimentari (notifica e registro)
- Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) — tutela del consumatore
- Garante per la protezione dei dati personali
- Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003) — art. 122 — Normattiva
- Verbraucherzentrale (DE) — elenco di integratori pubblicizzati con false raccomandazioni (07.08.2026)